Indulto – Il Regolamento Taurino di Andalusia

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(ph) Ronda

L’articolo 13.32 del Estatuto de Autonomía para Andalucía attribuisce alla Comunità Autonoma la competenza esclusiva in materia di spettacoli, purché senza pregiudizio delle norme statali: lo stesso Statuto attribuisce alla Comunità competenze esclusive in materia di promozione dl turismo, in materia di promozione e sviluppo della cultura in ogni sua manifestazione o espressione, e altre competenze ancora. Nell’esercizio di queste stesse facoltà, il Parlamento di Andalusia approvò la Legge 13/99 nella quale si autorizza il Governo della Junta de Andalucía allo sviluppo regolamentale in materia di spettacoli taurini: dunque il governo andaluso tra le altre cose approvò nel 2001 il regolamento delle scuole taurine e del funzionamento delle arene portatili, e nel 2003 il regolamento delle manifestazioni taurine popolari. L’esperienza acquisita negli anni in questo regime giuridico ha mostrato la necessità di dotare gli spettacoli taurini di una regolamentazione più consona all’inevitabile evoluzione sociale e di adeguarla alle peculiarità della società e dei costumi andalusi. Per questo nel novembre 2004 il Parlamento di Andalusia conferisce mandato al Consiglio di Governo per la approvazione di un Regolamento Taurino Andaluso, in un’ottica di sviluppo della già citata Legge 13/99.

Esito finale di questo percorso legislativo e normativo è il Decreto 68 del 21 marzo 2006, con il quale si approva il Reglamento Taurino de Andalucía. In tema di indulto la novità essenziale è quella della possibilità di concederlo in tutte le arene a prescindere dal loro rango e  perciò anche in quelle di terza categoria.

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Estratti dal Decreto 68/2006 della Junta de Andalucía – Reglamento Taurino de Andalucía:

 

° Capitolo VIArticolo 19: Funzioni della Presidenza

i) Concedere l’indulto a tori o novillos conformemente ai requisiti regolamentari

° Capitolo XI – Articolo 51: Inizio e sequenza dello spettacolo

2. La Presidenza disporrà la sequenza dello spettacolo e altre evenienze esibendo fazzoletti di colore diverso:

e) Arancio, per la concessione dell’indulto agli esemplari conformi a quanto stabilito dall’articolo 60 del presente Regolamento

° Capitolo XII – Articolo 54: Suerte de varas

14. Il comportamento del toro e la qualità nell’esecuzione della suerte de varas saranno determinanti per la concessione di riconoscimenti alla bestia e, nel caso, per la concessione dell’indulto

° Capitolo XIV – Articolo 60: L’indulto

  1. Nelle arene in muratura, esclusivamente in corride di tori o novigliade con picadores e con l’obiettivo di preservare la razza e la casta degli animali, quando un esemplare –  per caratteristiche zootecniche e per eccellente comportamento senza eccezioni in ogni fase della lidia e specialmente nella suerte de varas – sia meritorio dell’indulto, la Presidenza potrà concederlo in forma eccezionale, quando concorrano tutte le seguenti circostanze:

a) Che sia chiesto dal pubblico in forma maggioritaria

b) Che lo solleciti il torero al quale è corrisposta la lidia di quell’animale

c) che dichiari parere favorevole l’allevatore o il mayoral della ganadería alla quale l’animale appartiene

2. L’indulto disposto dal Presidente dello spettacolo attraverso l’esibizione del fazzoletto aranco, si procederà senza esitazione al rientro della bestia negli stalli per procedere alle sue cure e al ritorno in allevamento

3. Concesso l’indulto all’animale, se il torero fosse premiato con la concessione di una o di entrambe le orecchie o eccezionalmente della corda, si simulerà l’assegnazione di tali trofei. Automaticamente la concessione dell’indulto supporrà il giro d’onore dell’allevatore o del suo mayoral

4. Quando si fosse graziato un toro o un noviglio, il ganadero dovrà rimborsare all’impresa il valore dello stesso già stipulato mediante contratto

5. Rimane proibito concedere l’indulto in arene non in muratura o portatili, come anche in festival taurini o in altri spettacoli diversi da quelli previsti al primo comma. I Presidenti che non rispettassero queste proibizioni o le condizioni regolamentali per la concessione dell’indulto potranno essere dichiarati non atti a tale funzione dalla Direzione Generale in materia di spettacoli taurini, previa audienza dell’interessato

 

 

 

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